Prot.N 5340 c/2 del 17/09/13
Agli alunni
Ai docenti
Ai genitori
Al personale ATA
Alla commissione elettorale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ – Titolo I^,
concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;
VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla
elezione del consiglio di istituto;
VISTA la C.Miur n.20 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola per l’anno scolastico 2013/2014;
VISTA la nota prot. N. AOODRCA/RU/6577 del 03/09/13. con la quale L’Ufficio Scolastico Regionale Campania – Direzione Generale – ha fissato la data delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale nel territorio della Regione;
INDICE
a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, per i giorni 10 e 11 del mese di novembre 2013 le
ELEZIONI
per la costituzione del CONSIGLIO di ISTITUTO che dovrà durare in carica per il triennio 2013/2014 –2014/2015 – 2015/2016 ai sensi del decimo comma dell’art.8 del D. L.vo n.297/94.
Le VOTAZIONI avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2013 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno 11 novembre 2013.
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni, la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno all’eleggendo ORGANO COLLEGIALE sarà di 19 MEMBRI così assegnati:
a) il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto;
b) n.8 Rappresentanti del PERSONALE docente eletti dal corrispondente personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
c) n.4 Rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art.348 del Codice Civile;
d) n.4 Rappresentanti degli STUDENTI eletti dagli studenti iscritti;
e) n.2 Rappresentanti del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.
Le ELEZIONI avvengono con il sistema proporzionale sulla base di LISTE di CANDIDATI contrapposte,per ciascuna componente.
L’ ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE
INSEGNANTE spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico.
L’ ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI degli ALUNNI spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci, a norma di quanto precisato nella lettera c) del presente decreto.
L’ ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE
AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.
L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
spetta a tutti gli studenti iscritti e frequentanti l’Istituto.
Gli ELETTORI che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le Componenti a cui appartengono.
Gli ELETTORI predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze.
Le LISTE dei CANDIDATI, senza distinzione di ordine di scuola, debbono essere presentate
personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione Elettorale, presso l’Ufficio di Segreteria della Scuola, dalle ore 09.00 del 16 ottobre 2013 alle ore 12.00 del 22 ottobre 2013, nelle ore d’ufficio (dalle ore 08.00 alle ore 13.30 di tutti i giorni utili a partire dal primo e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno di scadenza):
a) per la COMPONENTE del PERSONALE INSEGNANTE, tenuto conto del corpo elettorale in
servizio nella scuola, da almeno 7 presentatori;
b) per la COMPONENTE dei GENITORI, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da almeno 20 presentatori;
c) per la COMPONENTE del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO, tenuto conto del
corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 2 presentatori.
d) per la COMPONENTE DEGLI STUDENTI, tenuto conto del corpo elettorale presente nella scuola, da almeno 20 presentatori;
I CANDIDATI debbono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di nascita, nonché della eventuale sede di servizio. I CANDIDATI, inoltre, debbono, nell’ordine, essere segnati da numeri arabici progressivi [ esempio: 1) ROSSI Mario, 2) Bianchi Osvaldo, ecc. ].
Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO [esempio: I Genitori per la scuola] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I^, II, ecc.] riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.
Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il sottoindicato NUMERO di CANDIDATI:
Componente PERSONALE INSEGNANTE n. 16 candidati su 8 da eleggere
Componente GENITORI degli ALUNNI n. 8 candidati su 4 da eleggere
Componente PERSONALE A.T.A. n. 4 candidati su 2 da eleggere
Componente STUDENTI n. 8 su 4 da eleggere
Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.
Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.
Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.
Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETORALE può essere candidato in alcuna lista.
Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista.
- · Per la Componente del PERSONALE INSEGNANTE ogni elettore può esprimere 2 voti di
preferenza.
- · Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.
- · Per la Componente del PERSONALE A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.
- · Per la Componente STUDENTI ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza
Le LISTE devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente.
Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio o da un Cancelliere.
L’AUTENTICAZIONE delle FIRME dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante autenticazione apposta sulle liste stesse. Nel certificato predetto devono essere indicati il Cognome, il Nome, il luogo e la data di nascita, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione.
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E’ consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.
Ai sensi dell’art.37 del D. L.vo n.297/94, il CONSIGLIO di ISTITUTO si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo n.297/94 e alle OO.MM. citate in premessa.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l’Ufficio di Segreteria della scuola.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Rosanna Genni