Circolare Cessazione dal servizio dal 1 settembre 2013

Posted by on 21 Dic 2012

Prot.  8722 0/2                                               Pomigliano d’Arco, 21/12/2012

A tutto il personale

 

Oggetto: CESSAZIONI DAL SERVIZIO DAL 1° SETTEMBRE 2013.

               Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative

 

Il D.M. n. 97 del 20/12/2012  stabilisce  la data entro la quale il personale della scuola può presentare domanda di cessazione dal servizio.

Si ricordano i requisiti necessari per il diritto al trattamento di pensione:

Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011:

i requisiti necessari per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.

Fermo restando il raggiungimento della  quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.

L’ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la “quota 96” può essere  ottenuto sommando ulteriori  frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì , indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.

I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione  se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.

Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l’anno 2013 le regole da applicarsi sono:

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2013 (collocamento d’ufficio) o, a domanda entro il 31 dicembre 2013 in virtù della disposizione prevista dall’art. 59, c.9 della L.449/97,  sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi , a domanda, solo al compimento di  41 anni e  5 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 5 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2013, senza operare alcun arrotondamento. Va ricordato, in proposito, che per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma  prevede  una penalizzazione.

Il predetto D.M.  fissa il termine finale del 25 gennaio 2013 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio. Il medesimo termine del 25 gennaio 2013 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall’1/9/2013. Sempre entro la medesima data del  25 gennaio 2013 gli interessati hanno la facoltà di  revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 25 gennaio 2013 deve essere osservato anche da coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la “quota” 96 entro il 31 dicembre 2011 e non avendo compiuto ancora i 65 anni di età  chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché  ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La medesima possibilità sussiste per coloro che hanno i requisiti per la

pensione anticipata (41 anni e 5 mesi per donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini) e non hanno ancora conseguito i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia.

La  richiesta va formulata con  unica istanza in cui  gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del  part-time(superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Rosanna Genni