Ai coordinatori, agli alunni : validità anno scolastico

Posted by on 9 Ott 2012

Ai coordinatori di classe

Agli allievi

Ai genitori

 

OGGETTO: requisiti inderogabili per l’ammissione all’esame di stato o all’anno successivo

 

Visto il DPR 87/10 (Istituti professionali),

Visto il DPR 88/10 (Istituti tecnici)

Vistala Circ. MIURn.20 del 4/3/2011

Visto l’art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122

Si comunica che “… ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ”.

Pertanto da tale enunciato consegue che per:

  • le classi prime, seconde e terze il tetto massimo delle ore di assenze è (1056×25%)= 264 ore
  • le classi quarte e quinte il tetto massimo delle ore di assenze è (990 x 25%) = 247 ore

Nel calcolo delle ore dovranno essere sottratti i ritardi e le uscite anticipate anche se giustificate dai genitori o dai certificati medici.

Il collegio docenti valuterà i casi di ricoveri ospedalieri documentati.

I coordinatori di classe  procederanno alla rilevazione elettronica delle assenze.

                                                             La Dirigente Scolastica

                                                                                                prof.ssa Rosanna GENNI