Ai coordinatori di classe
Agli allievi
Ai genitori
OGGETTO: requisiti inderogabili per l’ammissione all’esame di stato o all’anno successivo
Visto il DPR 87/10 (Istituti professionali),
Visto il DPR 88/10 (Istituti tecnici)
Vistala Circ. MIURn.20 del 4/3/2011
Visto l’art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122
Si comunica che “… ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ”.
Pertanto da tale enunciato consegue che per:
- le classi prime, seconde e terze il tetto massimo delle ore di assenze è (1056×25%)= 264 ore
- le classi quarte e quinte il tetto massimo delle ore di assenze è (990 x 25%) = 247 ore
Nel calcolo delle ore dovranno essere sottratti i ritardi e le uscite anticipate anche se giustificate dai genitori o dai certificati medici.
Il collegio docenti valuterà i casi di ricoveri ospedalieri documentati.
I coordinatori di classe procederanno alla rilevazione elettronica delle assenze.
La Dirigente Scolastica
prof.ssa Rosanna GENNI