Divieto di fumo a scuola

Posted by on 1 Ott 2011

Prot. N. 8074/C2  del 1/10/2011

Ai docenti

Agli alunni

Al personale ata

Ai genitori

 Oggetto: DIVIETO DI FUMO A SCUOLA

La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e respon­sabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convi­venza civile e alla legalità. Pertanto si prefigge di:

  • prevenire l’abitudine al fumo
  • incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle
    sigarette
  • garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza
    sul lavoro
  • proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
  • promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma
    quinquennale di educazione alla salute
  • favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed
    istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
  • fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti
    negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo
  • Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
  • Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
  • Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69
  • Direttiva PCM 14/12/1995
  • Circolare MinSan 28/03/2001 n. 4
  • Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
  • Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318
  • Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005
  • Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005
  • Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20
  • Legge 16/01/2003 n.3
  • art. 51 della L. 3 del 16/01/2003
  • DPCM 23/12/2003
  • Legge finanziaria 2005
  • Decreto Legislativo 81/2008
  • CCNL scuola 2006-2009
  • D.L. n. 81 del 9-04-2008

LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali delle sedi dell’ Istituto “Europa” e precisamente: ingresso dell’Istituto, atrio, corridoi, scale interne, scale antincendio, ascensori, aule, uffici, archivi, biblioteca, laboratori, palestre, sale per riunioni, Biblioteca, bagni, aree esterne.

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all’applicazione del divie­to in ciascuna delle tre sedi, con i seguenti compiti:

  • vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
  • vigilare sull’osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l’apposita
    modulistica
  • notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare

SANZIONI E MULTE

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare  sa­ranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l’infrazione della norma 

Così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministra­tiva, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il mo­dello F23 (Agenzia delle Entrate ) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto “Europa” – Pomigliano d’Arco (NA)). I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria della sede di Via Fiuggi.onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, non fanno ri­spettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una som­ma da 200 a 2000 Euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Gli studenti che non rispettino il divieto saranno puniti con una sanzione disci­plinare (n. tre ore pomeridiane di lavoro socialmente utile assegnato dal DS o dai suoi collaboratori).

                                                                                                                       La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Rosanna Genni