Prot. N . 7449/c29 del 13 settembre 2011
Ai coordinatori di classe
Agli allievi
Ai genitori
OGGETTO: requisiti inderogabili per l’ammissione all’esame di stato o all’anno successivo
Visto il DPR 87/10 (Istituti professionali),
Visto il DPR 88/10 (Istituti tecnici)
Vistala Circ. MIUR4/3/2011
Si comunica che “ai fini della validità dell’anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario personalizzato complessivo”.
Pertanto da tale enunciato consegue che per:
- le classi prime, seconde e terze il tetto massimo delle ore di assenze è (1056×25%)= 264 ore
- le classi quarte e quinte il tetto massimo delle ore di assenze è (990 x 25%) = 247 ore
Nel calcolo delle ore dovranno essere sottratti i ritardi e le uscite anticipate anche se giustificate dai genitori o dai certificati medici.
Il collegio docenti valuterà i casi di ricoveri ospedalieri documentati.
I coordinatori di classe procederanno alla rilevazione elettronica delle assenze.
La Dirigente Scolastica
prof.ssa Rosanna GENNI